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Faq

Perché effettuare il controllo del tuo impianto di riscaldamento e condizionamento estivo?

*CONSUMI MENO
L’impianto di riscaldamento ed il condizionamento sempre efficienti fanno risparmiare.

*SEI PIU’ SICURO
Un impianto periodicamente controllato da una ditta abilitata è più affidabile.

*RIDUCI L’INQUINAMENTO
In quanto i fumi sono più puliti e meno saturi di polveri sottili per i generatori a combustione e riduci i consumi estivi per gli impianti di condizionamento.

*EVITI LE SANZIONI
I controlli e le manutenzioni sono espressamente previsti dal D.P.R. 74/2013 e i Responsabili di impianto che non provvedono sono soggetti a sanzione amministrativa ai sensi del D.Lgs. 192/2005, art.15.

Ci sono limiti all’esercizio invernale degli impianti e valori limite di temperatura ambiente?
Riscaldamento invernale:
nella Zona Climatica E – Pianura esistono le seguenti limitazioni:
14 ore giornaliere, tra le ore 5 e le ore 23, dal 15 ottobre al 15 aprile.
18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici
Climatizzazione estiva:
26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

Dal 2 gennaio 2015 è attivo “CIRCE” il catasto unico degli impianti termici e dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica della Regione del Veneto, istituito con D.G.R.V. 2569/2014, previsto dalle Direttive Europee e dalla normativa nazionale sull’efficienza energetica e la tutela dell’ambiente.
È un sistema telematico al quale possono accedere gratuitamente, previo accreditamento, le ditte iscritte alla Camera di Commercio ed abilitate ad operare sugli impianti termici. Con tale sistema on-line le ditte possono registrare gli impianti, aggiornare i libretti e trasmettere alla Regione i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica; inoltre le Province ed i Comuni possono controllare la corretta conduzione ed efficienza degli impianti termici, mentre i cittadini possono consultare, controllare ed all’occorrenza anche stampare il proprio libretto digitale costantemente aggiornato, senza necessità di registrazione, ma utiliz-zando solamente i codici forniti dal manutentore.

La manutenzione ordinaria dell’impianto termico ogni quanto va eseguita?

Il D.P.R. 74/2013 all’art.7 ha stabilito che l’installatore o il manutentore, osservando quanto indicato nel medesimo articolo, deve indicare in forma scritta quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto e con quale frequenza vadano effettuate; tale indicazione deve essere annotata nell’apposita scheda del Libretto.

Quali sono le responsabilità del Responsabile dell’impianto termico?

È responsabile della corretta conduzione dell’impianto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di efficienza energetica, sicurezza e tutela dell’ambiente.

Il Libretto di impianto termico è obbligatorio?

Sì, tutti gli impianti termici sia nuovi sia esistenti devono essere dotati del nuovo libretto d’impianto, approvato dalla Regione del Veneto con la D.G.R.V. 1363/2014.

Chi compila il Libretto di impianto?

Per gli impianti nuovi deve provvedere l’installatore, per quelli esistenti provvede il manutentore.

Chi stabilisce cosa fare e quando?

Il D.P.R. 74/2013, art.7 prevede, per gli impianti nuovi, che l’installatore indichi per iscritto le manutenzioni necessarie e la loro periodicità compilando le apposite schede del Libretto a seconda della tipologia di impianto (11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4). Per gli impianti esistenti alla data del 15 ottobre 2014, è il manutentore che provvede in occasione del primo intervento.

Il rispetto della periodicità della manutenzione è obbligatorio?

Si è obbligatorio e la non effettuazione della manutenzione periodica comporta sanzione amministrativa a carico del Responsabile di impianto.

Chi può fare la manutenzione?

La manutenzione ordinaria e periodica è effettuata solo da ditte aventi i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 37/2008 ed iscritte alla Camera di Commercio.

Il controllo di efficienza energetica, ogni quanto va effettuato?

Il D.P.R. 74/2013, art.8, prevede che sia effettuato il controllo di efficienza energetica dei componenti dell’intero impianto ad ogni manutenzione periodica, in caso di nuova installazione e dopo interventi che possano modificare l’efficienza energetica dell’impianto. Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica dei componenti dell’impianto, l’installatore o il manutentore compila sempre il rapporto di controllo di efficienza energetica che deve firmare, consegnare al Responsabile di impianto ed entro i successivi 30 giorni trasmettere alla Regione per via telematica, con cadenza legata alla tipologia dell’impianto.

Quali impianti devono fare il controllo di efficienza energetica?

Il controllo di efficienza energetica riguarda gli impianti di climatizzazione invernale con potenza utile nominale maggiore o uguale ai 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva con potenza utile nominale maggiore o uguale ai 12 kW. Sono attualmente esclusi dal controllo di efficienza energetica, ma non dalla manutenzione e dal libretto, gli impianti di climatizzazione estiva e gli impianti alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, che comprendono le biomasse tra cui la legna da ardere, il cippato, il pellet ed i bricchetti.

Chi deve inviare i documenti alla Regione?

I documenti devono essere inviati solo dagli installatori e manutentori abilitati esclusivamente attraverso il catasto elettronico CIRCE istituito dalla Regione del Veneto. Il responsabile dell’impianto, quindi, non dovrà inviare nulla.

Qual è il ruolo delle Province e dei Comuni?

Rimangono in capo alla Provincia ed ai Comuni con più di 30.000 abitanti gli accertamenti sui rapporti di efficienza energetica inseriti nel catasto regionale CIRCE e le ispezioni sul rendimento energetico degli impianti nel proprio territorio.

Il bollino caldaia o bollino verde esiste ancora? Le ispezioni si devono pagare?

Attualmente in Veneto il bollino caldaia non esiste. Le ispezioni non si devono pagare. Istituire un contributo a carico dei responsabili di impianto, analogo all’ex bollino caldaia, è una esclusiva competenza della Regione del Veneto.

Il Responsabile dell’impianto può consultare il proprio libretto?

Sì, senza necessità di registrazione, utilizzando solamente i codici catasto e chiave generati dall’installatore/manutentore e consegnati al responsabile dell’impianto.

 

Per la consultazione: Regione Veneto Energia “Regolamento impianti termici”.

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